Domenica 12 giugno 2022 saremo chiamati alle urne. Saremo chiamati a esprimerci sui cinque quesiti referendari sulla c.d. questione giustizia: ma quali sono le posizioni che fanno capo al “SI” e al “NO”? Analizziamole brevemente insieme.

1 – INCANDIDABILITÀ PER I POLITICI CONDANNATI

Nel nostro paese, per via della previsione normativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge Severino), chi è stato condannato in via definitiva per alcuni gravi reati è interdetto dai pubblici uffici: non può quindi candidarsi alle elezioni, assumere incarichi di governo e, se già eletto, decade. Per chi è eletto invece in un ente locale scatta automaticamente la sospensione dopo la sentenza di primo grado, sentenza quindi non ancora divenuta definitiva.

2 – CUSTODIA CAUTELARE

Quando parliamo di “custodia cautelare” facciamo riferimento a quello strumento normativo limitativo della sfera personale dell’individuo che può essere giustificato soltanto in presenza di 3 presupposti:
a) pericolo di fuga;
b) pericolo di alterazione delle prove;
c) Pericolo di reiterazione del delitto per il quale si sta procedendo.

Ragioni del “SI”:
chi è a favore del “SI” ritiene che in Italia vi sia un abuso della carcerazione preventiva (custodia cautelare in carcere), ossia che si tenda troppo spesso, con superficialità e leggerezza, a disporre tale misura cautelare. Questo modo di fare determina così una chiara lesione del principio della presunzione di innocenza di cui l’articolo 27 comma 2 della Costituzione).

Ragioni del “NO”:
chi è favore del “NO” ritiene che si rischia di non potere più applicare nessuna misura cautelare alle persone imputate (sottoposte cioè a processo penale) per reati gravi (tendenzialmente reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore a 4 anni).

Cosa accade se vince il “SI”?
Verrà eliminato il requisito di cui alla lettera c), quello cioè riguardante il pericolo di reiterazione del delitto per il quale si sta procedendo. Con l’espressione “per il quale si sta procedendo” ci riferiamo al delitto per la cui commissione l’imputato è sotto accusa e dunque sottoposto a procedimento penale.

3 – SEPARAZIONE DELE CARRIERE

Quando si parla di “carriere” si fa comunemente riferimento alle due principali funzioni che i magistrati, dopo essere entrati in servizio, possono essere chiamati a svolgere:
a) funzione inquirente, la quale è affidata principalmente ai pubblici ministeri, i quali hanno l’obbligo costituzionalmente sancito di esercitare l’azione penale e di svolgere tutte quelle attività finalizzate alla ricerca delle prove per sostenere l’accusa nel corso del processo;
b) funzione giudicante, la quale è affidata principalmente ai giudici, i quali sono chiamati a decidere le controversie e a pronunciarsi sulle controversie di loro competenza.
Nel sistema vigente i magistrati possono passare più volte dalla funzione giudicante a quella inquirente e viceversa.

Ragioni del “SI”:
chi sostiene le ragioni del “SI” ritiene che la possibilità di passare dalla funzione giudicante a quella inquirente (e viceversa) in maniera incondizionata mette in discussione un caposaldo del nostro ordinamento costituzionale: il principio di imparzialità dei giudici, sia magistrati in funzione inquirente che in funzione giudicante.

Ragioni del “NO”:
chi è a favore del “NO” ritiene, invece, che non si otterrebbe una reale separazione delle carriere perché formazione, concorso e organi di governo della magistratura sono in comune.

Cosa accade se vince il “SI”?
Accadrà che il magistrato dovrà decidere entro 10 anni dall’inizio della carriera se intenderà svolgere la funzione giudicante ovvero quella inquirente, attribuendo a quest’ultimo la possibilità di “cambiare idea” soltanto una volta.

4 – “VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI”

I Consigli giudiziari sono organi istituiti in seno al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), composti da magistrati con diritto di voto, che hanno funzioni di valutazione circa l’operato dei magistrati. L’attuale sistema prevede, dunque, che l’operato dei magistrati sia valutato dai magistrati stessi che siedono all’interno dei Consigli giudiziari.

Ragioni del “SI”:
chi è a favore del “SI” ritiene che le valutazioni effettuate dai magistrati nei confronti di altri magistrati siano inattendibili e che, di conseguenza, sia necessario che tali valutazioni siano effettuate anche dai docenti universitari e dagli avvocati.

Ragioni del “NO”:
chi è a favore del “NO” ritiene che non sia giusto che gli avvocati si occupino della valutazione dei magistrati, in quanto essi svolgono il ruolo di controparte dei pubblici ministeri nei processi.

Cosa accade se vince il “SI”?
Accadrà che oltre ai magistrati stessi saranno chiamati alle predette valutazioni anche i docenti universitari e gli avvocati.

5 – REGOLE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Il CSM è l’organo di autogoverno della magistratura ordinaria (penale e civile). Per candidarsi come membro del CSM un magistrato deve presentare da 25 a 50 firme di altri magistrati a proprio sostegno.

Ragioni del “SI”:
chi è a favore del “SI” ritiene che la raccolta di firme non premi il merito e obbliga a trovare accordi politici che favoriscono il proliferare di logiche clientelari tra gli stessi magistrati

Ragioni del “NO”:
chi è a favore del “NO” ritiene che si tratti di una riforma poco incisiva e che, dunque, non servirebbe a limitare l’influenza delle pratiche sopra accennate.

Cosa accade se vince il SI?
viene abrogato l’obbligo di trovare le firme, basterà semplicemente presentare la propria candidatura.

 

La descrizione qui sintetizzata dal nostro responsabile in materia, Alessandro Lo Meo, rappresenta, in “pillole”, il dibattito che va avanti da diverso tempo tra le posizioni del “SI” e del “NO”. Come al solito, nell’augurare a tutte e a tutti buon voto, rimaniamo a vostra disposizioni per ulteriori delucidazioni o chiarimenti.

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